Condizioni generali di vendita

Art. 1 Informazioni generali; ambito di applicazione

1. Le condizioni di vendita EZset si applicano a tutte le relazioni commerciali presenti e future con l’acquirente.
2. Condizioni generali di contratto divergenti, contrarie o integrative, anche se note, non divengono parte essenziale del contratto, salvo che la loro validità venga espressamente approvata per iscritto.
3. L’invalidità totale o parziale, presente o futura, di singole clausole del contratto, comprese le presenti condizioni generali di contratto, non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza. La clausola totalmente o parzialmente inefficace sarà sostituita con una che si avvicini il più possibile allo scopo economico della precedente, purché ciò non provochi una modifica sostanziale del contenuto del contratto.

Art. 2 Offerta; documenti dell’offerta

1. Le offerte contrattuali EZset non sono vincolanti.
2. Gli ordini vengono posti in essere solo se confermati per iscritto da parte di EZset. Per la portata della prestazione contrattualmente dovuta è determinante esclusivamente la conferma d’ordine EZset. Eventuali accordi scritti, indipendentemente dalla persona con cui siano stati presi, necessitano della conferma scritta da parte di EZset per essere validi. La clausola della forma scritta è imprescindibile e non può essere annullata oralmente in accordo reciproco oppure mediante comportamento concludente.
3. Qualora l’acquirente ordini l’oggetto della fornitura per via elettronica, EZset provvederà immediatamente alla conferma d’ordine. La conferma del ricevimento non rappresenta un’accettazione vincolante Vengono espressamente esclusi ulteriori obblighi d’informazione da parte di EZset.
4. I documenti posti alla base delle offerte EZset o delle relative conferme d’ordine come per esempio immagini, disegni, indicazioni relative a peso e dimensioni, hanno mero titolo indicativo, a condizione che non siano esplicitamente contrassegnati come vincolanti. EZset si riserva il diritto di proprietà e copyright su preventivi di spesa, immagini, disegni, calcoli e altra documentazione. Questi documenti possono essere trasmessi a terzi solo con l’espresso consenso scritto da parte di EZset.

Art. 3 Prezzi; condizioni di pagamento

1. Salvo diversamente specificato nella conferma d’ordine, i prezzi EZset s’intendono "franco fabbrica", escluso l’imballaggio.
2. L’IVA prevista per legge non è compresa nei prezzi EZset. Essa viene esposta a parte in fattura nell’ammontare previsto per legge il giorno della fatturazione.
3. Il pagamento del prezzo della compravendita va effettuato a favore di EZset senza sconti e senza commissioni di pagamento. Salvo altrimenti previsto nella conferma d’ordine, il pagamento dev’essere anticipato.
4. Se l’acquirente è in mora con il pagamento, EZset è autorizzata a chiedere il versamento degli interessi di mora nel tasso dell’interesse di base, maggiorato dell’8% conformemente all’art. 1 della legge tedesca transitoria sul tasso di sconto del 9/6/1998. Qualora a EZset derivi un danno maggiore dalla mora, EZset è autorizzata a far valere questo danno ulteriore. L’acquirente ha tuttavia il diritto di dimostrare che a EZset, a seguito della mora di pagamento, non è derivato alcun danno o solo in misura inferiore.
5. All’acquirente spettano diritti di compensazione solo se le sue contropretese sono accertate giudizialmente o riconosciute da EZset. Inoltre, egli è autorizzato all’esercizio di un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretesa poggi sullo stesso rapporto contrattuale.

Art. 4 Riserva di proprietà

1. EZset si riserva un diritto di proprietà sull’oggetto della fornitura fino alla completa corresponsione di tutti i crediti derivanti da un rapporto commerciale in corso.
2. L’acquirente è obbligato a trattare con cura l’oggetto della compravendita. A condizione che siano necessari lavori di manutenzione e ispezione, questi devono essere eseguiti tempestivamente dall’acquirente a proprie spese. Su richiesta di EZset egli è tenuto ad assicurare l’oggetto fornito in maniera sufficiente, al valore a nuovo e a proprie spese contro i danni causati da incendio, inondazione e furto.
3. In caso di pignoramento o altri interventi di terzi, l’acquirente è tenuto a informare EZset immediatamente per iscritto. A condizione che il terzo non sia in grado di rimborsare a EZset le spese giudiziali ed extragiudiziali di un’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 771 del codice di procedura civile tedesco, l’acquirente risponde del pregiudizio derivati a EZset.
4. In caso di comportamento dell’acquirente contrario al contratto, in particolare se dovuto a mora o a violazione degli obblighi di cui ai punti 2 e 3 della presente clausola, EZset è autorizzata a recedere dal contratto e a chiedere la sostituzione dell’oggetto della compravendita.
5. L’acquirente può cedere a terzi l’oggetto della compravendita fornito solo se tutti i crediti derivanti dalla relazione commerciale in corso sono pagati. Nel caso di un’unione dell’oggetto della compravendita fornito con altri oggetti, EZset riceve, da un lato, la comproprietà sulla nuova cosa unitaria nel rapporto del valore della cosa al momento dell’unione; dall’altro, una rivendita della nuova cosa unitaria può avvenire solo se tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale in corso sono saldati.
Qualora l’acquirente rivenda comunque a terzi in violazione del contratto, questi cede a EZset il proprio credito derivante dalla rivendita nei confronti del terzo nell’ammontare del credito EZset ovvero della quota di proprietà EZset (cessione preventiva). EZset accetta la cessione. Su richiesta, l’acquirente è tenuto immediatamente a rendere noto il nome e l’indirizzo del terzo e a comunicare ovvero trasmettere a EZset tutte le informazioni necessarie per l’incasso del credito ceduto e la documentazione pertinente, come per es. i documenti contrattuali.
6. L’acquirente non può costituire in pegno né trasferire l’oggetto consegnato da EZset a terzi a scopo di garanzia.

Art. 5 Tempo di consegna

1. I termini di scadenza che vengono concordati in maniera vincolante o non vincolante necessitano della forma scritta.
2. Un termine di consegna concordato decorre dall’invio della conferma d’ordine, in caso di pagamento anticipato con il ricevimento del pagamento, tuttavia non prima della predisposizione dei documenti, delle approvazioni, delle delibere da procurarsi a cura dell’acquirente, del chiarimento di tutte le domande tecniche nonché prima del ricevimento degli acconti. L’ottemperanza all’obbligo di fornitura EZset presuppone l’adempimento tempestivo e regolare degli obblighi dell’acquirente.
3. Il termine di consegna è rispettato quando, prima della sua scadenza, l’oggetto della fornitura ha abbandonato lo stabilimento oppure quando ne viene comunicato lo stato di pronto alla spedizione.
4. Ritardi di consegna e di erogazione della prestazione dovuti a forza maggiore e a eventi che ostacolano non solo provvisoriamente o rendono impossibile la fornitura da parte di EZset – tra questi si annoverano in particolare proteste dei lavoratori, disposizioni delle autorità ecc. anche se verificatisi presso fornitori o subfornitori EZset – non sono imputabili a EZset anche in caso di termini vincolanti. Essi autorizzano EZset a prorogare il termine di consegna o prestazione per un periodo di tempo pari alla durata dell’evento oltre a un congruo periodo di ripresa oppure a recedere in tutto o in parte dal contratto per la parte ancora inadempiuta.
L’inizio e la fine di tali impedimenti vengono comunicati da EZset all’acquirente il prima possibile.
5. Qualora EZset versi in mora di consegna per motivi a essa non imputabili, l’acquirente è autorizzato per ogni settimana terminata della mora a esigere, previa esclusione di ulteriori pretese, un indennizzo di mora forfettario nell’ammontare dello 0,5% fino a un massimo del 5% del valore della fornitura. L’indennizzo di mora forfettario presuppone che l’acquirente non possa utilizzare l’oggetto della fornitura ordinato tempestivamente o in violazione del contratto.
Se, dopo che EZset è già caduto in mora, l’acquirente fissa a EZset un congruo termine successivo con minaccia di rifiuto, all’inutile scadenza di tale termine egli è autorizzato a recedere dal contratto. Sono esclusi ulteriori diritti al risarcimento danni fatta eccezione per il summenzionato indennizzo forfettario.
6. In caso di mora dell’acquirente nell’accettazione, o di violazione di ulteriori obblighi di collaborazione, EZset è autorizzata a esigere il danno causato a EZset, incluse eventuali spese aggiuntive. In questo caso, anche il rischio di prezzo di un eventuale perimento o deterioramento della cosa compravenduta si trasferisce all’acquirente nel momento in cui questi versa in mora di accettazione. EZset è altresì autorizzata a fissare un congruo termine successivo per il ritiro ovvero per l’adempimento degli obblighi di collaborazione. Dopo la scadenza di un congruo termine successivo, EZset è autorizzata a disporre altrimenti dell’oggetto della fornitura, a far valere i danni causati dalla mora di accettazione nonché a fornire all’acquirente un prodotto equivalente con un congruo termine prorogato.

Art. 6 Trasferimento del rischio; spese di imballaggio

1. Salvo altrimenti previsto nella conferma d’ordine, la consegna s’intende "franco fabbrica".
2. Se gli imballi, a prescindere dal tipo, non vengono ritirati, l’acquirente è autorizzato a provvedere al loro smaltimento a proprie spese.
3. Se così voluto dall’acquirente, EZset spedirà la fornitura a spese dell’acquirente con l’assicurazione da questi desiderata, in particolare una polizza di assicurazione per il trasporto. In questo caso, il rischio si trasferisce all’acquirente non appena la spedizione è stata consegnata alla persona che ha eseguito il trasporto.
Se la spedizione ritarda su richiesta dell’acquirente, il rischio del perimento fortuito e del deterioramento fortuito si trasferisce all’acquirente.

Art. 7 Garanzia per difetti

1. I diritti di garanzia dell’acquirente presuppongono che questi abbia adempiuto ai propri obblighi di ispezione e reclamo spettanti ai sensi degli artt. 377 e 378 del codice commerciale tedesco. L’acquirente sopporta il pieno onere della prova per tutte le condizioni di ammissibilità, in particolare per il difetto stesso, per il momento dell’accertamento del difetto e per la tempestività del reclamo.
2. A condizione che si sia in presenza di un difetto della cosa compravenduta di cui EZset sia responsabile, quest’ultima, a sua discrezione, è autorizzata alla riparazione o alla fornitura successiva. In caso di riparazione, EZset è obbligata a sostenere tutte le spese necessarie ai fini della riparazione, in particolare le spese di trasporto, stradali, di lavoro e di materiale, a condizione che queste non aumentino per il fatto che l’oggetto della fornitura è stato trasferito in un altro luogo rispetto a quello dell’adempimento.
3. Se EZset non è pronta alla riparazione o alla fornitura sostitutiva o non ne è capace, questa viene prorogata oltre termini congrui per motivi imputabili a EZset oppure se la riparazione o la fornitura sostitutiva non ha avuto buon fine per altro motivo, l’acquirente è autorizzato a esigere, a sua discrezione, la diminuzione del corrispettivo (riduzione) oppure la risoluzione del contratto (recesso). Una riparazione avvenuta dopo il secondo tentativo si considera non aver avuto buon fine, quando dal tipo della cosa o del difetto o da altre circostanze non si evince qualcos’altro. In caso di una sia pur minima violazione contrattuale, in particolare vizi di lieve entità, l’acquirente non ha alcun diritto di recesso.
Qualora l’acquirente scelga il recesso dal contratto a causa di un difetto dopo un fallito adempimento successivo, non gli spetta alcun diritto al risarcimento del danno.
Se l’acquirente, dopo un fallito adempimento successivo, sceglie il risarcimento danni, la merce rimane presso l’acquirente, qualora ciò sia ragionevolmente accettabile. Il risarcimento danni si limita alla differenza tra il prezzo della compravendita e il valore della cosa viziata. Ciò non vale se la violazione contrattuale è stata causata in presenza di colpa.
4. EZset non risponde dei danni che sono insorti sull’oggetto della fornitura stesso, in particolare non risponde del mancato guadagno o di altri danni patrimoniali dell’acquirente.
5. EZset non assume alcuna garanzia per usura naturale, condizione o utilizzo non idoneo o improprio oppure messa in servizio errata da parte dell’acquirente o di terzi nonché per tutti i motivi che esulano dall’ambito di azione di EZset e per i quali EZset non ha colpa.
6. Il periodo di garanzia è di 12 mesi calcolati dal trasferimento del rischio.

Art. 8 Limitazioni di responsabilità

1. In caso di violazione degli obblighi per colpa lieve, la responsabilità di EZset si limita al danno medio prevedibile, immediato e contrattualmente tipico. Ciò vale anche in caso di violazioni degli obblighi dovute a colpa lieve dei rappresentanti legali o agenti EZset.
EZset non risponde di violazioni dovute a colpa lieve di obblighi contrattuali non fondamentali.
2. Inoltre, le presenti limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di danni corporali o di salute imputabili a EZset o in caso di morte.
3. I diritti al risarcimento danni dell’acquirente per vizio o difetto si prescrivono dopo un anno dal trasferimento del rischio. Ciò non vale nel caso in cui a EZset possa essere imputata una colpa grave.
A condizione che la responsabilità di EZset sia esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e agenti EZset.

Art. 9 Modifiche costruttive

EZset si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive in qualsiasi momento; tuttavia, EZset non è tenuta a eseguire tali modifiche su prodotti già forniti.

Art. 10 Disposizioni finali

1. Salvo altrimenti previsto nella conferma d’ordine, la sede legale di EZset è il luogo dell’adempimento.
2. Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania. Non trovano applicazione le disposizioni del diritto in materia di compravendita delle Nazioni Unite.
3. Se l’acquirente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto il foro competente è la sede di EZset. Lo stesso vale nel caso in cui l’acquirente non abbia un foro competente generale in Germania o la residenza o il domicilio abituale non siano noti al momento dell’avvio della causa.

(valido dal 10-2008)